(Allegato “A” al verbale di Assemblea Straordinaria del 23/02/2005) STATUTO dell’ ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ed ECOLOGICA ROMANA (A.M.E.R.) – ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA - FINALITA’ Art. 1 – Costituzione e denominazione E’ costituita in Roma l’ ”ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA ROMANA (A.M.E.R.) – ONLUS” E’ fatto obbligo di utilizzare l’acronimo ONLUS in tutti i rapporti con i terzi. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus – che ne costituisce la peculiarità. L’Associazione esprime la continuità ideale dell’A.M.E.R. - Associazione Micologica ed Ecologica Romana (ente non profit di tipo associativo svolgente attività culturale) costituita in Roma il 10 aprile 1973 per lo studio della micologia e delle sue relazioni con la botanica, la medicina, la biologia, la biochimica e l’ecologia, al fine di migliorare il patrimonio ambientale e di accrescerne le conoscenze. Art. 2– Sede L’Associazione ha sede in Roma, Via Sardegna 161 Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi associative secondarie. Art. 3 – Durata La durata dell’Associazione è indeterminata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall’assemblea degli associati a norma del successivo art. 23 del presente Statuto. Art. 4 – Finalità L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. All’Associazione è fatto divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuati a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 legge 22/97. A tal fine l’Associazione si propone di: a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come sviluppo dei comportamenti relativi; b) promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale educando al rispetto e alla conservazione della natura e dell’ambiente ; c) promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica presso i giovani e nelle scuole; d) promuovere la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo all’ambiente - con riguardo all’ecologia, alla micologia e alle scienze affini - per metterlo a disposizione della collettività anche mediante stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni; e) promuovere lo studio dei problemi connessi alla botanica in generale e alla micologia in particolare, al fine di favorire una attenta gestione del territorio agro-forestale acquisendo la conoscenza del ruolo dei funghi nell’ecosistema; f) promuovere la divulgazione delle conoscenze micologiche per prevenire gli inconvenienti derivanti da una manchevole informazione; g) promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia e la conoscenza delle sostanze farmacologiche dei funghi; h) organizzare corsi di formazione, iniziative culturali, giornate di studio, mostre, visite guidate, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali ed ogni altra iniziativa utile alla realizzazione degli scopi di cui al presente statuto; i) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi e delle altre specie botaniche, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica; j) promuovere e stabilire contatti con ricercatori ed altre associazioni naturalistiche; k) collaborare e promuovere iniziative comuni con Istituzioni, Enti Pubblici e Privati ed altre Associazioni che perseguano finalità analoghe; l) aderire, partecipare e concedere adesioni ad associazioni o ad altri organismi aventi attività e fini analoghi ai propri. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall’art. 10, comma 5, D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO II PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO Art. 5 – Patrimonio e Risorse Il Patrimonio è formato: a) dal patrimonio iniziale di € 500 costituito con parte del patrimonio netto dell’A.M.E.R.- ente non profit – trasformata nella presente Onlus; b) dalle riserve risultanti dall’eccedenza del patrimonio netto del trasformato ente non profit con l’importo di € 500 di cui alla lettera a); c) dalle riserve eventualmente costituite con la parte degli avanzi netti di gestione non destinata al reimpiego nell’esercizio successivo; d) dai fondi vincolati ricevuti in lascito o donazione Le risorse per la gestione sono costituite: a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’associazione; b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità dei fini istituzionali dell’Associazione c) da ogni altro contributo o finanziamento dello stato, delle istituzioni, degli enti pubblici e degli organismi internazionali; d) dai contributi di privati (persone fisiche e giuridiche); e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti non vincolati; f) da entrate patrimoniali; g) da eventuali entrate per servizi prestati in attuazione di attività istituzionali statutarie. L’accettazione di eventuali lasciti o donazioni è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo. Art. 6 – Bilancio L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 10 dicembre il Bilancio Preventivo dell’anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 del presente Statuto. TITOLO III ASSOCIATI Art. 7 – Ammissione e qualifica degli associati L’iscrizione a socio è aperta a tutti. Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. All’atto dell’ammissione a socio dovrà essere versata una tassa d’iscrizione nella misura stabilità dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile. Sono esclusi soci temporanei. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ogni associato, maggiore di età, ha diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Senza alcuna diminuzione dello status di associato ma con la sola valenza etica di indicarne l’apporto, gli associati possono appartenere alle seguenti categorie : - Socio Ordinario - Socio Sostenitore - Socio Familiare - Socio Onorario Sono soci ordinari tutti coloro i quali versano la quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori coloro i quali versano annualmente un speciale contributo a favore dell’Associazione, il cui importo minimo non sia inferiore al doppio della quota associativa stabilità per i soci ordinari. Sono soci familiari il coniuge o i figli a carico dell’associato per i quali il Consiglio Direttivo può stabilire una quota associativa annua agevolata. Sono soci onorari coloro ai quali, in riconoscimento di particolari meriti nei confronti della micologia, dell’ecologia e dell’Associazione stessa, venga attribuita tale qualifica con apposita delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. Fra i soci onorari, per motivi di particolare merito, il Consiglio Direttivo potrà eleggere il Presidente Onorario dell’Associazione. Per tutti i rapporti con l’Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci comunicato dall’associato all’atto della domanda di iscrizione. La variazione del domicilio degli associati deve essere comunicata all’Associazione con lettera raccomandata o con altro mezzo di telecomunicazione ed ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione. Art. 8 – Diritti degli associati Gli associati, in regola col pagamento delle quote associative, hanno diritto : a) di partecipare con diritto al voto, se maggiorenni ed iscritti da almeno 2 (due) mesi, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione; b) di accedere, purché maggiorenni, a tutte le cariche sociali; c) di proporre al Consiglio Direttivo qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi associativi; d) di partecipare a tutte le attività associative programmate; e) di ricevere gratuitamente il Bollettino ed il Notiziario editi dall’Associazione. Gli associati, candidati alle cariche elettive, devono far pervenire per iscritto alla Segreteria dell’Associazione, almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea, la propria candidatura. Ogni associato non si può candidare per più di una carica elettiva. Art. 9 – Doveri degli associati Gli associati hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e le norme emanate dal Consiglio Direttivo. Art. 10 – Perdita della qualifica di associato La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è automatica per il ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato, con raccomandata a/r, all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata a/r inviata al Presidente dell’Associazione. L’associato che si sia dimesso o sia stato dichiarato escluso non ha diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati. TITOLO IV ORGANI ASSOCIATIVI Art. 11 – Organi dell’Associazione Sono organi sociali dell’associazione: - l’Assemblea degli Associati - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il Tesoriere - il Segretario Generale - il Garante - il Collegio dei Revisori Contabili o in alternativa il Revisore Contabile Sono organi operativi istituzionali dell’associazione: - il Comitato Scientifico - il Comitato di Redazione - i Settori Operativi - le Sezioni Locali Art. 12 - Assemblea L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato, almeno 15 giorni prima della data stabilita, all’indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero con altro mezzo di telecomunicazione. L’avviso di convocazione deve contenere: - l’indicazione della sede della riunione che potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale; - l’indicazione della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione la quale potrà tenersi non prima del giorno successivo di quello fissato per la prima convocazione; - l’ordine del giorno della riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario Generale. In loro assenza assumeranno il ruolo di presidente e di segretario dell’Assemblea, nell’ordine, i due consiglieri più anziani. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Per la validità della costituzione dell’assemblea e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e delibera: - sull’approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle rispettive note integrative e relazioni di missione; - sulla modalità di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo per il quale si intendono eletti gli aventi diritto che abbiano riportato il maggior numero dei voti; - sulla nomina del Garante; - sulla nomina del Collegio dei Revisori Contabili o in alternativa del Revisore Contabile; - su qualsiasi altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla approvazione dell’assemblea; - sugli argomenti oggetto di motivata richiesta unanime del Revisore o del Collegio dei Revisori. L’Assemblea straordinaria delibera: - sull’approvazione e sulle modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti; - sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge e di statuto. Art. 13 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo: elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale; Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei non eletti i quali dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso. I consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente uscente provvede alla convocazione dell’Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo provvede: - a curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; - alla stesura, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle rispettive relazioni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; - a determinare l’importo annuo delle quote associative; - a stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; - a nominare i Consiglieri addetti ai singoli Settori delineandone le linee programmatiche; - a nominare il Presidente, il Direttore ed il Vice Direttore del Comitato Scientifico; - a nominare il Comitato di Redazione; - a nominare Commissioni o Comitati permanenti o temporanei; - a conferire incarichi per il raggiungimento dei fini istituzionali statutari; - a compilare le liste elettorali e a indire le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dall’assemblea; - a istituire e sopprimere sedi associative secondarie. - a dare e concedere adesioni e partecipazioni ad altri enti aventi attività e fini analoghi a quelli dell’Associazione Il Consiglio Direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. Potrà a tal fine, se ritenuto necessario, compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l’attività dell’associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in sua assenza dal Segretario Generale, o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, inviata tramite lettera o altro mezzo di telecomunicazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o mediante altro mezzo di telecomunicazione almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso delibera col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto al voto, il Garante, il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori, il Direttore del Comitato Scientifico ed i Direttori di Settore. Gli eventuali emolumenti individuali annui dei Consiglieri dovranno essere fissati dall’assemblea e non potranno essere comunque superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.Ai consiglieri spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione. Art. 14 – Il Presidente Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità Amministrative. Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie. Assume in caso di urgenza, nei limiti finanziari deliberati dal Consiglio Direttivo, proprie decisioni amministrative da sottoporre, comunque, alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione successiva. Assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale. Il Presidente decade dalla carica per assenza o impedimento di durata superiore a sei mesi. Art. 15 – Il Tesoriere Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione. Provvede alla riscossione delle quote associative, dei contributi e di ogni altra entrata prevista dallo Statuto, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo. Tiene il registro, anche su supporti informatici, delle entrate e delle uscite. Predispone la bozza del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo complete delle rispettive note integrative e relazioni di missione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all’Associazione presso istituti bancari e/o amministrazioni postali. In caso di assenza prolungata od impedimento temporaneo i poteri di firma del Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo ad un altro membro del Consiglio stesso. Art. 16 – Il Segretario Generale Al Segretario Generale spetta il coordinamento delle attività dei Settori per il raggiungimento delle finalità statutarie. Spetta al Segretario Generale stimolare l’operatività dei singoli Settori coadiuvando con gli stessi per renderne efficiente e razionale la struttura. Sostituisce il Presidente, nel caso di assenza o impedimento, con tutti i poteri di firma e rappresentanza dell’Associazione Art. 17 – Il Garante Il Garante dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica viene conferita dall’Assemblea solo ad un socio dell’Associazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo a carattere consultivo senza diritto di voto. Ha il compito di dirimere ogni eventuale vertenza fra i soci invitando, eventualmente, il Presidente a convocare al riguardo una apposita assemblea. Ha facoltà di voto in caso di esclusione di un socio. La sua decisione è vincolante. La carica di Garante è incompatibile con le altre cariche associative ed è in ogni caso Art. 18 – Il Collegio dei Revisori Contabili o in alternativa il Revisore Contabile Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea, per un periodo di tre anni, tra i soci particolarmente esperti in materia contabile e fiscale ovvero, ove imposto dalla legge, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che ne indice le riunioni e ne redige i verbali. Il Collegio si riunisce trimestralmente per effettuare il controllo dei conti e le verifiche disposte dalla legge. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare, per la durata di tre anni, un Revisore Contabile membro effettivo e uno supplente tra i soci particolarmente esperti in materia contabile e fiscale ovvero, ove imposto dalla legge, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Revisore Contabile dovrà trimestralmente effettuare il controllo dei conti e le verifiche disposte dalla legge, redigendone un apposito verbale. I componenti del Collegio ovvero il Revisore Contabile: - partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; - redigono al termine dell’esercizio finanziario una propria relazione al bilancio consuntivo. La carica di revisore contabile è incompatibile con le altre cariche associative. Art. 19 – Il Comitato Scientifico Assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica, opera nel campo della micologia applicata alla medicina, alla botanica ed all’ecologia. Ha il compito e la responsabilità di garantire l’esattezza scientifica ed il rigore dottrinale di qualsiasi attività associativa. Per le attività scientifiche il Comitato può disporre della biblioteca e dei supporti scientifici che il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione anche con eventuali programmi di spesa. Esso assume la struttura approvata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di membro del Comitato Scientifico viene conferita dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione sia direttamente che su proposta del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della detta qualifica. Il Comitato è composto da un numero illimitato di membri. E’ presieduto dal Presidente o in sua vece dal Direttore, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo, i quali hanno il compito di garantire la continuità dei programmi dell’Associazione. Al Vice Direttore è affidato il compito di assegnare gli incarichi necessari allo svolgimento delle varie attività micologiche. Ai componenti del comitato Scientifico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La carica di Componente il Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche associative. Art. 20 – Il Comitato di Redazione Rappresenta uno strumento operativo al servizio dell’Associazione, all’indirizzo della quale deve adeguarsi agendo in armonia con il Consiglio Direttivo. Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Art. 21 – I Settori operativi L’associazione è articolata in otto Settori Operativi. I Settori hanno autonomia organizzativa. Ogni Settore, su delibera del Consiglio Direttivo, è affidato ad un Consigliere che promuove l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consigliere incaricato risponde al Consiglio Direttivo del buon andamento del Settore affidatogli. In caso di necessità un medesimo Consigliere può coordinare più di un Settore. Il Consigliere Responsabile di Settore può nominare uno o più Direttori di Settore la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo. I Direttori così nominati potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se da questo invitati, senza tuttavia diritto al voto. Gli associati, che lo desiderano, possono far parte di uno o più Settori ed operano sotto la guida del Consigliere incaricato che ne coordina l’attività. I Settori Operativi sono: Settore 1 – Attività di Micologia; Settore 2 – Attività di Ecologia; Settore 3 – Attività di Botanica; Settore 4 – Attività Editoriali; Settore 5 – Attività di Pubbliche Relazioni; Settore 6 – Attività di Documentazione; Settore 7 – Attività di Promozione e Mostre; Settore 8 – Attività di studio e didattica negli habitat naturali, convegni e manifestazioni. Oltre ai predetti Settori, il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, attivarne e sopprimerne altri ritenuti necessari per l’attuazione dello scopo associativo. Le attività dei Settori sono disciplinate dal Consiglio Direttivo. Art. 22 – Sezioni dell’A.M.E.R. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sezioni locali dell’A.M.E.R. Le Sezioni dovranno inviare alla Sede dell’A.M.E.R. gli elenchi nominativi degli iscritti e le quote associative come da apposito Regolamento del Consiglio Direttivo che ne dovrà anche disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento. TITOLO V SCIOGLIMENTO E NORME FINALI Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza qualificata di due terzi dei voti presenti. L’Assemblea, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Onlus, operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 24 – Norme Finali Il presente Statuto sostituisce il precedente approvato il 10 aprile 1973 successivamente modificato il 19 maggio 1998. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia ed in particolare al D.Lgs. 460/97. Il Presidente Amleto Cherubini